Cosmetici: pubblicato il decreto ministeriale sui controlli e le buone pratiche di fabbricazione

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Cosmetici: pubblicato il decreto ministeriale sui controlli e le buone pratiche di fabbricazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Salute del 27 settembre 2018 relativo alle “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici”.

Il testo prevede che le informazioni relative ai prodotti siano sempre disponibili, sulle confezioni e gli imballaggi, anche in lingua italiana. Inoltre precisa le competenze del ministero e di altri enti in materia di controlli. Spetterà allo Stato la predisposizione di un piano pluriennale di vigilanza, “da approvare con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente ruoli e responsabilità di tutti gli attori del sistema nazionale dei controlli; obiettivi, criteri di priorità, modalità e procedure di esecuzione delle attività di controllo nonché delle attività di campionamento; i criteri per l’individuazione dei laboratori per l’effettuazione delle analisi; le modalità di rendicontazione periodica delle predette attività; i termini e le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati”.

Regioni e Province autonome saranno quindi incaricate di dare attuazione concreta al piano pluriennale, effettuando i controlli necessari lungo la filiera congiuntamente ai “Nuclei Antisofisticazione e Sanità del Corpo Carabinieri (NAS), la Guardia di finanza, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SANS)”. Il decreto stabilisce poi che gli organi deputati alla operazioni di vigilanza potranno “richiedere dati o informazioni alle persone responsabili e ai distributori”. Infine, si precisa che i prelievi di campioni potranno essere effettuati anche “presso i siti di produzione e di immagazzinamento, compresi quelli degli importatori e di tutti gli anelli della catena di distribuzione incluso il dettagliante, nonché nei luoghi di alto consumo di prodotti cosmetici”.

Fonte: FarmaciaVirtuale.it