Etichetta alimenti: diventa obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di produzione

Comunicazione chiusura Aziendale
28 Ottobre 2017

Etichetta alimenti: diventa obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di produzione

Il D.lgs. n. 145 del 15 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre scorso, stabilisce che l’etichetta dei prodotti alimentari preimballati, destinati al consumatore finale o alla collettività, riporti l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione oppure, se diverso, di confezionamento. 

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una migliore tracciabilità dell’alimento e fornire ai consumatori  informazioni più complete. Il decreto prevede infatti misure per il recepimento e adeguamento del regolamento UE n. 1169/2011 “a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute”.

Riportiamo di seguito le sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato:

  1. a) chi non riporta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento sul preimballaggio o su un’etichetta ivi apposta e sui documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;
  2. b) qualora l’impresa operi in più stabilimenti e non evidenzi chiaramente quello interessato è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;
  3. c) chi non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, in linea con le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento UE n. 1169/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sarà l’ autorità amministrativa competente, facendo comunque salve le competenze già spettanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, oltre che agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Una specifica clausola di mutuo riconoscimento prevede che la norma non venga applicata per i prodotti alimentari preimballati:

  1. in linea con le disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011;
  2. legalmente commercializzati e fabbricati in un altro Stato membro dell’UE
  3. legalmente commercializzati e fabbricati in Turchia;
  4. fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Il provvedimento diventerà operativo solo dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 7 ottobre scorso, con la nota che gli alimenti già introdotti sul mercato o etichettati in difformità rispetto alla norma, entro il suddetto termine, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle relative scorte.

Fonte: Gazzetta Ufficiale