Il D.lgs. n. 145 del 15 settembre 2017, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre scorso, stabilisce che l’etichetta dei prodotti alimentari preimballati, destinati al consumatore finale o alla collettività, riporti l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione oppure, se diverso, di confezionamento.
L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una migliore tracciabilità dell’alimento e fornire ai consumatori informazioni più complete. Il decreto prevede infatti misure per il recepimento e adeguamento del regolamento UE n. 1169/2011 “a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute”.
Riportiamo di seguito le sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato:
Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sarà l’ autorità amministrativa competente, facendo comunque salve le competenze già spettanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, oltre che agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.
Una specifica clausola di mutuo riconoscimento prevede che la norma non venga applicata per i prodotti alimentari preimballati:
Il provvedimento diventerà operativo solo dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 7 ottobre scorso, con la nota che gli alimenti già introdotti sul mercato o etichettati in difformità rispetto alla norma, entro il suddetto termine, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle relative scorte.
Fonte: Gazzetta Ufficiale